CCNL Studi Professionali Confprofessioni: accordo di rinnovo del 17/04/2015

In data 17 aprile 2015 Confprofessioni, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL hanno firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali.

Di seguito riportiamo le novità di maggior interesse:

DECORRENZA E DURATA: il contratto ha decorrenza dal 1° aprile 2015 e sarà valido sino al 31 marzo 2018, sia per la parte economica che per quella normativa. Nell’accordo viene previsto che il contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche oltre il 31 marzo 2018, fino alla stipula di un nuovo rinnovo contrattuale.

ELEMENTO NAZIONALE DI ALLINEAMENTO CONTRATTUALE (art. 123): le Parti hanno previsto un incremento retributivo, che, parametrato sul terzo livello, ammonta ad euro 85,00, da corrispondersi in 5 tranches alle seguenti scadenze:

  • 01/04/2015

  • 01/01/2016

  • 01/09/2016

  • 01/03/2017

  • 01/09/2017

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO (artt. 27 e seguenti): la stabilizzazione degli apprendisti è stata disciplinata come segue (non si potrà assumere personale con contratto di apprendistato se in precedenza non siano stati mantenuti in servizio almeno):

– il 20% degli apprendisti per gli Studi con meno di 50 dipendenti;

– il 50% degli apprendisti per gli Studi con oltre 50 dipendenti.

Sarà possibile assumere apprendisti con contratto part-time, ma l’orario di lavoro non potrà essere inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno.

CONTRATTO A TERMINE (art. 53): viene definito il contingentamento dei contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato:

  • fino a 5 dipendenti: massimo 3 contratti a termine;

  • fino a 15 dipendenti: contratti a termine in misura massima del 50% dei dipendenti a tempo indeterminato;

  • oltre 15 dipendenti: contratti a termine in misura massima del 30% dei dipendenti a tempo indeterminato.

CONTRATTO DI REIMPIEGO (art. 55): viene introdotto il contratto di reimpiego, avente per destinatari soggetti disoccupati ultracinquantenni o di lunga disoccupazione, che prevede la corresponsione di una retribuzione riferita a due livelli inferiori, per i primi 18 mesi di contratto, e ad un livello inferiore per i successivi 12 mesi.

L’utilizzo del presente istituto è escluso per gli assunti inquadrati nel 5° livello.

Il monte ore ROL maturerà al 50% dopo 6 mesi dall’assunzione, al 76% dopo 12 mesi e al 100% dopo 18 mesi.

MATURAZIONE ROL: i permessi per riduzione dell’orario di lavoro per i neoassunti matureranno nella misura del 50% dopo 12 mesi dall’assunzione, per il 76% dopo 24 mesi e per il 100% dopo 36 mesi.

CONGEDO PARENTALE AD ORE (art. 97): è prevista la facoltà per i lavoratori di usufruire del congedo parentale ad ore, al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli familiari. Tale facoltà dovrà essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando il numero di mesi di congedo parentale che si intende usufruire, il lasso temporale entro il quale le ore di congedo saranno utilizzate e la programmazione mensile delle ore stesse.

Non saranno accolte le richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.

CADIPROF – EBIPRO: il contributo complessivo agli Enti Bilaterali viene innalzato da € 19,00 ad € 22,00 per 12 mensilità, di cui 2,00 € a carico del lavoratore, da versare da parte del datore di lavoro tramite Modello F24 con causale “ASSP”.

Tale aumento è stato disciplinato al fine di estendere le forme di assistenza anche ai liberi professionisti.

Il contributo risulta così suddiviso:

  • € 15,00 in favore di CADIPROF;

  • € 7,00 in favore di EBIPRO.

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato