Rinnovo CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Catering: le novità dell’accordo 2026

Federcatering e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti hanno sottoscritto il rinnovo della Parte Specifica Catering del CCNL Trasporto Aereo. L’accordo, in vigore dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2028, introduce modifiche significative in materia retributiva, di classificazione del personale, di flessibilità contrattuale e di welfare integrativo.

La nuova classificazione del personale

Le Parti Sociali hanno provveduto ad aggiornare il sistema di classificazione del personale, individuando nuove figure professionali specifiche nell’ambito delle diverse categorie contrattuali. La finalità dichiarata dell’intervento è quella di rendere l’inquadramento maggiormente coerente con l’evoluzione dei processi organizzativi aziendali e con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, superando così le rigidità delle previgenti declaratorie.

Aumenti dei minimi tabellari e indennità aeroportuale

Uno degli aspetti di maggior rilievo del rinnovo CCNL trasporto aereo riguarda l’incremento delle retribuzioni minime, articolato in due distinte fasi: la prima con decorrenza dal 1° luglio 2026 e la seconda dal 1° ottobre 2027. Gli incrementi interessano tutti i livelli di inquadramento.

Accanto agli aumenti tabellari, dal 1° luglio 2026 viene introdotta una nuova indennità aeroportuale, pari a 1,50 euro per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. Trattandosi di un’indennità collegata all’effettiva prestazione lavorativa, la stessa non risulta corrisposta nei periodi di assenza, a qualsiasi titolo giustificati.

Buono pasto e corresponsione della retribuzione

Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa viene elevato a 7,00 euro giornalieri dal 1° luglio 2026 e a 8,00 euro dal 1° ottobre 2027, con erogazione a consuntivo mensile per le giornate di presenza effettiva non inferiore a sei ore continuative. Ai lavoratori con accesso alla mensa aziendale è applicata una trattenuta di 1,00 euro per giornata di presenza.

Sotto il profilo della corresponsione della retribuzione, l’accordo estende il periodo di tolleranza per l’erogazione delle competenze, stabilendo che il pagamento debba avvenire entro la fine del mese di competenza e, in ogni caso, non oltre i successivi quindici giorni.

Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

In materia di contratto a tempo determinato nel trasporto aereo, le Parti hanno recepito la delega conferita dal Legislatore alla contrattazione collettiva per l’individuazione dei casi che legittimano la stipula di contratti a termine di durata superiore a dodici mesi, nonché i relativi rinnovi e proroghe. Viene inoltre fissato un tetto massimo all’utilizzo complessivo di tale tipologia contrattuale, non superiore al 30% – calcolato come media su base annua – dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Per quanto attiene al lavoro stagionale nel settore aeroportuale, l’accordo consente il ricorso ad assunzioni stagionali per un periodo massimo complessivo di sette mesi, compresi tra marzo e ottobre, ovvero di tre mesi qualora l’attività si svolga in periodi diversamente distribuiti nell’anno. Il numero delle assunzioni stagionali non può superare, in media annua, il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Tutti i contratti stipulati dovranno indicare espressamente la causale “stagionalità”.

Il nuovo periodo di prova

L’accordo riscrive integralmente la disciplina del periodo di prova, ridefinendone la durata – espressa in giorni di effettiva prestazione lavorativa – in ragione della categoria di inquadramento: dai 180 giorni per Quadri e categoria A-B, ai 15 giorni per la categoria I. Per i contratti a tempo determinato, ivi inclusi quelli stagionali, la disciplina del periodo di prova rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n.104/2022. È inoltre previsto, per il personale assunto fuori dalla provincia di residenza e licenziato durante o al termine del periodo di prova, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso il luogo di provenienza.

Riposo giornaliero, festività e malattia

In deroga al riposo giornaliero minimo di undici ore consecutive previsto dall’art.17 del d.lgs. n.66/2003, l’accordo demanda alla contrattazione di secondo livello l’individuazione di specifiche modalità derogatorie, consentendo nel frattempo il frazionamento del riposo in presenza di comprovate esigenze organizzative – tra cui cambio turno, manutenzioni straordinarie e variazioni dello schedulato voli – a condizione che sia garantito un riposo continuativo non inferiore a dieci ore, con riconoscimento di riposi compensativi in caso di ulteriore riduzione.

Dal 2026 il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, entra a far parte delle festività contrattuali. Viene inoltre modificata la disciplina dell’integrazione economica della carenza in caso di malattia: il datore di lavoro integra la retribuzione fino al 100% per i primi tre eventi dell’anno solare, mentre dal quarto evento l’integrazione non è più dovuta, salvo le ipotesi di ricovero ospedaliero o di gravi patologie individuate dal contratto.

Recesso, preavviso e restituzione dei documenti di lavoro

In caso di recesso datoriale conseguente ad assenza ingiustificata, il lavoratore è tenuto a corrispondere il c.d. ticket NASpI, il cui importo potrà essere trattenuto in compensazione sulle competenze di fine rapporto. Viene inoltre modificato il termine di preavviso per i lavoratori delle categorie F e G con anzianità aziendale fino a cinque anni, ora fissato in 25 giorni, precisando che durante tale periodo le ferie non possono essere concesse. In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro la sussistenza delle condizioni di tutela, nel rispetto delle procedure di convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto, il dipendente dovrà restituire il tesserino di accesso al sedime aeroportuale e ogni altro strumento o dotazione aziendale, pena il recupero del relativo valore economico mediante compensazione sulle spettanze di fine rapporto.

L’assistenza sanitaria integrativa

Elemento di particolare rilevanza sul piano del welfare contrattuale è l’introduzione di una disciplina obbligatoria di assistenza sanitaria integrativa, riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi. Le aziende sono tenute a garantire l’attivazione di una copertura sanitaria individuale, con un contributo datoriale di 10,00 euro mensili per lavoratore, destinato a salire a 20,00 euro mensili a seguito dell’individuazione, da parte di Federcatering, di un unico soggetto gestore della copertura, secondo il criterio del miglior rapporto tra costo e qualità delle prestazioni. La relativa procedura dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Paserio & Partners resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto nell’implementazione delle novità contrattuali illustrate.

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