Cessazione del contratto di agenzia: le indennità

Nel caso di cessazione di contratto di agenzia può sorgere, in capo all’agente, il diritto alla percezione dell’indennità di fine rapporto.

Per verificare e quantificare le indennità dovute, come prima cosa, sarà necessario verificare, nel contratto sottoscritto con l’Agente di commercio, qual è la normativa a cui fare riferimento (i rimandi possono essere al Codice Civile o agli Accordi economici collettivi).

Previsioni di Legge

L’articolo 1751 del C.C. prevede che all’atto della cessazione del contratto di agenzia (anche a tempo determinato), il preponente sia tenuto a corrispondere all’agente un’indennità, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, ometta di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Dette indennità sono dovute anche se il contratto si conclude per morte dell’agente.

Previsioni degli accordi economici collettivi (A.E.C.)

Gli A.E.C. hanno previsto le seguenti indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia (a titolo esemplificativo si riportano le caratteristiche principali previste degli A.E.C. Commercio ed Industria):

  • FONDO INDENNITÀ DI RISOLUZIONE RAPPORTO – FIRR (anche per i contratti a tempo determinato): viene accantonato annualmente presso Enasarco e, al momento della cessazione del rapporto di agenzia, l’Ente provvede a liquidare direttamente all’Agente le somme accantonate. Detto importo è dovuto per tutte le tipologie di contratto di agenzia e per tutte le casistiche di cessazione (un’eccezione è prevista ad esempio dagli A.E.C. dell’Industria nel caso in cui il rapporto è risolto dal preponente per: appropriazione indebita di somme da parte dell’agente; mancato rispetto dell’obbligo di operare come agente monomandatario; concorrenza sleale);
  • INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA (anche per i contratti a tempo determinato): questa indennità è calcolata in percentuale su tutte le provvigioni maturate durante il rapporto di agenzia. Questa indennità non è dovuta nel caso in cui il contratto si sciolga per cause imputabili all’agente (eccezioni a questo principio ci sono ad esempio nel caso di dimissioni dovute ad invalidità o a pensionamento sempre che il rapporto di agenzia sia in corso da almeno un anno);
  • INDENNITÀ MERITOCRATICA (anche per i contratti a tempo determinato): questa indennità viene riconosciuta qualora, alla cessazione del contratto, l’agente abbia apportato un sensibile incremento della clientela in modo da procurare al preponente vantaggi economici sostanziali anche dopo la cessazione del rapporto. Questa indennità non è dovuta nel caso in cui la cessazione sia imputabile all’agente e viene calcolata come percentuale sull’incremento del volume d’affari apportato dell’agente.
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