Come ci si deve comportare, in caso di cessazione del lavoratore, in merito alla consegna e alla conservazione della documentazione sanitaria?
Si ricorda che l’art. 25 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi a carico del medico competente:
“consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”.
Quindi l’adempimento della consegna risulta a carico del medico competente e non del datore di lavoro, il quale, però, dovrà tempestivamente informarlo per consentirgli di adempiere all’obbligo.