Con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che, non può configurarsi una cessione di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del c.c. se non c’è la cessione di un’attività economicamente organizzata, come tale valutabile prima della cessione, funzionalmente autonoma e debitamente strutturata.
Sul punto va ricordato il principio secondo cui costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.
Nel caso specifico, nella cessione effettuata mancava l’autonomia e l’autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione dell’attività ceduta con i programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva dell’impresa cedente e senza i quali non sarebbe stato possibile l’espletamento del servizio.