CESSIONE SOLIDALE DEI RIPOSI E DELLE FERIE

Cessione Solidale Riposi e Ferie PaserioCon l’articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015 è stata prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di cedere a titolo solidale e in maniera gratuita i riposi e le ferie da loro maturati in favore dei propri colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

LA PREVISIONE DEI CCNL

A partire da quanto previsto dalla norma, alcuni contratti collettivi hanno disciplinato la possibilità di cedere i riposi e le ferie.

In particolare, il CCNL della Metalmeccanica Industria, con un accordo siglato in data 26 marzo 2018, ha previsto le linee guida per la regolamentazione della Banca ore solidale disciplinando quanto segue:

  • la Banca ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessita che abbiano determinato fra i lavoratori dell’Azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.A.R. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili;
  • la Banca ore solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari;
  • l’Azienda informerà i Lavoratori dell’attivazione della banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi;
  • le quote di ferie aggiuntive e di P.A.R. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale;
  • le quote di ferie aggiuntive e di P.A.R. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal Lavoratore cedente al momento della cessione. La massa monetaria cosi determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto;
  • le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore di permesso che saranno fruite dal Lavoratore beneficiario;
  • nell’accordo o regolamento aziendale sono stabiliti: le situazioni per le quali si decide di avviare l’istituto; il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i Par accantonati in Conto ore e la quantità minima di ore cedibili; l’eventuale modalità di partecipazione aziendale; i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l’istituto; le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi; l’eventuale proroga dell’istituto; la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruite; in mancanza di regolamentazione aziendale gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei Lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.

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