Che cosa si intende per “trasfertismo”?

Dopo anni di incertezza in cui le aziende hanno raccolto, da parte dell’ INPS, del Ministero del Lavoro, della Giurisprudenza e degli Ispettori, le più disparate interpretazioni di quella che era per loro la definizione di “trasfertismo”, è giunta finalmente un’interpretazione autentica con la legge di conversione del D.L. 193/2016. 

Quando si può definire, quindi, un lavoratore come “trasfertista”? 

Quando sussistono contestualmente le seguenti 3 condizioni: 

  1. mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento effettivo ed abituale dell’attività lavorativa; 
  1. svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità, la quale costituisce il contenuto ordinario della prestazione di lavoro e non un evento occasionale; 
  1. corresponsione, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. 

Il trasfertismo si verifica pertanto quando la richiesta aziendale di svolgere la prestazione di lavoro in una sede di lavoro diversa non rappresenta un caso isolato, ma costituisce un tratto distintivo del rapporto di lavoro.  

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’operaio manutentore che, sulla base delle proprie mansioni contrattuali, deve spostarsi giornalmente da un luogo di lavoro ad un altro per eseguire la propria prestazione lavorativa.   

Dal punto di vista contributivo e fiscale, come deve essere trattata l’indennità erogata ai trasfertisti? 

Le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti ai trasfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare. 

E nel caso in cui uno dei requisiti sopraindicati dovesse mancare? 

Tutte le situazioni che non presentino congiuntamente le citate caratteristiche non possono essere trattate come trasfertismo, bensì come trasferta, con la conseguente applicazione del diverso regime contributivo/fiscale

Per chi volesse approfondire, può consultare anche la Circolare INPS del 23 dicembre 2019 n.158

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