Chiarimenti INPS sulla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l’anno 2017

Con messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, l’INPS ha reso chiarimenti circa la Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l’anno 2017.

Le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti fondi.

In relazione alla fruizione delle ferie residue, il Ministero del Lavoro, al fine di garantire il rispetto del D.I. n. 83473 e il diritto dei lavoratori a godere delle ferie nell’anno di maturazione, ha precisato che non è possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell’attività lavorativa. La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla CIGD e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016.

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