Con la circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, l’INPS ha illustrato la procedura di liquidazione diretta del trattamento di fine rapporto maturato durante la fruizione della CIGS, pertanto le modifiche riguardano il pagamento diretto ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso.
A partire dal 1° ottobre 2016, la liquidazione di tale prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.
La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:
- verifica che l’azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento CIGS;
- verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
- verifica che l’importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;
- verifica che la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di Tesoreria, o per il quale è stato chiesto l’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, della Legge n. 297/82.