Con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e l’attesa emanazione dei decreti attuativi collegati verrà dato un importante impulso settore dal punto di vista sia della razionalizzazione che della regolamentazione, senza dimenticare che sono state introdotte rilevanti novità anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinati e la retribuzione dei lavoratori degli ex enti no profit (che a seguito dell’adesione al predetto codice diventeranno “Enti del Terzo Settore”, c.d. E.T.S.).
Vengono introdotte novità anche nell’ambito dei rapporti di volontariato.
Lavoro subordinato e retribuzione: le novità
Sebbene l’intento dell’impianto normativo sia evidentemente quello di fare ordine in un settore, per certi versi, caratterizzato da “un caos più o meno organizzato”, sorgono dei dubbi circa l’efficacia di alcuni nuovi limiti alla alla disciplina del lavoro subordinato negli Enti del Terzo Settore.
In primis, è necessario identificare chi sono i lavoratori del terzo settore; si tratta di tutti coloro che instaurano con l’ente una forma di rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo.
Si rammenta, però, che tale condizione non è compatibile con quella del volontariato, pertanto nessun lavoratore può essere contemporaneamente volontario nello stesso ente.
Vediamo ora le previsioni della norma:
- DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO: a norma di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017, i lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- PRIMO LIMITE ALLE RETRIBUZIONI – RAPPORTO 1 A 8: il citato articolo 16, prevede anche che, in ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- SECONDO LIMITE ALLE RETRIBUZIONI – 40% DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: al fine di perseguire l’assenza di scopo di lucro e mutuando ancora una volta il concetto di “divieto di distribuzione indiretta di utili”, l’art. 8 prevede il divieto di corresponsione a lavoratori subordinati e autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale in ambito sanitario, socio-sanitario e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.