Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sussiste la deducibilità del contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, babysitter, ecc.).
Nella dichiarazione dei redditi, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).
Tuttavia, non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
Nello specifico, sono deducibili:
- le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri;
- i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.