Con la sentenza n. 14760 del 14 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di collaborazione a progetto, il fatto che l’attività sia prestata a domicilio non esclude la subordinazione, soprattutto nel caso in cui il collaboratore sia soggetto a eterodirezione o siano riscontrate altre caratteristiche tipiche della subordinazione.
Il caso è quello di una società fornitrice di servizi informatici, la quale aveva impiegato lavoratori a progetto che, però, svolgevano l’attività tipica dei lavoratori a domicilio; la società oltre al personale dipendente, impiegava anche i lavoratori a progetto, i quali procedevano all’elaborazione dei dati direttamente dal proprio domicilio.
In sede ispettiva erano stati rilevati indici di subordinazione quali l’eterodirezione, l’assoggettamento a direttive, istruzioni e controlli, la natura delle mansioni consistenti nel mero inserimento di dati a computer.