La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24538 del 2 dicembre 2015, ha previsto che la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce, a carico dell’imprenditore/committente, un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa. Da questo deriva una responsabilità di natura contrattuale nonché una possibile responsabilità penale .
Si ricorda infatti che l’art. 66 c. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che al lavoratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 82/2015; tuttavia è opportuno ricordare che l’art. 2 prevede che per i rapporti stipulati a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (quindi, anche con riferimento alla normativa prevenzionistica) anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.