La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4346 del 4 marzo 2015, ha affermato che i rapporti di collaborazione effettuati con ex dipendenti, ora titolari di pensione, devono essere ricondotti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato qualora l’attività lavorativa sia solo quella di affiancare altri lavoratori neoassunti con funzioni di addestramento e formazione.
Infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che i rapporti di lavoro, attivati formalmente con la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa, qualora vengano svolte sostanzialmente le medesime attività che avevano caratterizzato il precedente rapporto di lavoro subordinato, cui si aggiunge marginalmente la specifica di addestramento e formazione nei confronti dei lavoratori più giovani, non siano da considerare rapporti parasubordinati, ma dipendenti.
La Corte ha ribadito, al fine di inquadrare la reale tipologia di lavoro svolta, quali sono gli indici di subordinazione che emergono dal rapporto, come ad esempio, la continuità temporale delle prestazioni, il rispetto di un orario predeterminato, la corresponsione di una retribuzione fissa e prestabilita, l’assenza di rischio in capo al lavoratore e il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo datoriale.