Con sentenza n. 1744 del 24 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che, in assenza di progetto, programma di lavoro o fase di esso sussiste la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato e la stessa non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva.
La Corte ha ribadito che la specificità del progetto, programma o fase costituisce l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato; inoltre la Corte ha precisato che il legislatore ha voluto porre un freno all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato.