Con la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito ai propri ispettori le prime indicazioni operative con riferimento alle nuovecollaborazioni coordinate e continuative a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015. Il dicastero si è in particolare soffermato sulla definizione di “Collaborazioni organizzate dal committente” e sulla procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“.
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: ogni volta che il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Le due citate condizioni devono ricorrere congiuntamente
STABILIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI: l’adesione alla procedura comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Inoltre, il Ministero ha chiarito che tale procedura, fatta salva la sussistenza di ipotesi palesemente ostative, non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dallaLegge di Stabilita 2016.