Collaborazioni sportive nelle ASD e SSD – Abrogazione della normativa e ritorno al regime previgente

Una buona notizia per ASD e SSD; infatti, l’art. 13 del D.L. n. 87/2017 (c.d. Decreto Dignità) ha previsto l’abrogazione dell’art. 1 c. 358 e ss. della Legge di Bilancio 2018, che con decorrenza dal 1° gennaio 2018, aveva disciplinato l’inquadramento giuslavoristico delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD, stabilendo che le stesse costituivano contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Si torna al passato

Il decreto, nonostante si attenda la conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni, dal 14 luglio 2018 produce appieno i propri effetti.

Ne deriva che, in base alla novella normativa, ad oggi si assiste ad un vero e proprio “ritorno al passato” in quanto si torna ad applicare il regime previgente.

Pertanto i compensi pagati da ASD e SSD saranno considerati fiscalmente come REDDITI DIVERSI (art. 67 c. 1 lettera m del TUIR) con soglia di esenzione fino a 10.000 euro e la loro corresponsione non risulterà soggetta all’obbligo di pagamento con modalità tracciate in vigore dal 1° luglio 2018.

Con la predetta abrogazione si torna alla normativa previgente su tutto tranne che sull’innalzamento della soglia di esenzione che rimane fissa a 10.000 euro.

Obblighi decaduti

Che tipo di risvolto pratico porta con sé l’abrogazione della predetta disciplina?

Per prima cosa il venir meno di alcuni adempimenti introdotti dalla Legge di Stabilità. Pertanto  le ASD e SSD non dovranno più:

  • INVIARE PREVENTIVAMENTE IL MODELLO UNILAV*** (ADEMPIMENTO ABROGATO);
  • PROVVEDERE ALLE SCRITTURAZIONI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO (ADEMPIMENTO ABROGATO).

Ovviamente il ritorno al passato riguarda anche i contratti, in quanto si potrà tornare a redigere delle “LETTERE DI INCARICO” senza passare per la formalizzazione di un contratto con i connotati della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene meno anche tutta la disciplina previdenziale prevista per le società sportive lucrative che prevedeva, sempre dal 1° gennaio 2018, che i compensi dei co.co.co. avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione INPS exEnpals con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore.

L’ultima pendenza: la conversione in Legge

Ricordiamo che il Decreto Dignità è un decreto legge quindi dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Durante l’iter di conversione il testo originario può subire delle modifiche o delle parziali abrogazioni quindi precisiamo che le considerazioni di cui sopra sono state elaborate sulla base del testo pubblicato in data 13 luglio 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.

***Con riferimento all’invio del modello UNILAV si precisa che, nonostante non sussista l’obbligo di comunicazione preventiva, è comunque auspicabile procedere a tale adempimento in quanto, in fase ispettiva, rappresenta un elemento probatorio a favore dell’azienda.

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