Dal 1° gennaio 2018, fatte salve ulteriori proroghe di cui, oggi, non vi è notizia, verrà modificato l’obbligo connesso al collocamento obbligatorio disabili per le aziende da 15 a 35 dipendenti.
Infatti, verrà abrogato l’art. 3 c. 2 della L. n. 68/1999, che prevedeva una sorta di “regime di favore” per le aziende da 15 a 35 dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile scattava soltanto allatto dell’instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, in pratica scattava con la la sedicesima assunzione.
LE NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2018
Con la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015, l’obbligo di assunzione del soggetto disabile scatta già con la 15^ assunzione; ne deriva che le aziende con un organico da 15 a 35 dipendenti che non abbiamo ancora provveduto all’assunzione di un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzare la posizione.
Tale modifica, come noto, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2017, ma per effetto del D.L. Milleproroghe 2017, la sua efficacia è stata differita al 1° gennaio 2018.
Di seguito provvediamo a riepilogare gli obblighi cui soggiacciono i datori di lavoro in base al numero di dipendenti dal 1° gennaio 2018:
- dai 15 ai 35: obbligo di assunzione di un disabile;
- dai 36 ai 50: obbligo di assunzione di 2 disabili;
- oltre i 50: obbligo di assumere un numero pari al 7% dei posti a favore dei disabili, cui si aggiunge un 1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
LE SANZIONI
Si rammenta altresì che il D.Lgs. n. 185/2016 ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il lavoratore disabile.
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