Le aziende che occupano più di 50 dipendenti devono redigere un rapporto sulla situazione lavorativa maschile e femminile nell’azienda, mentre per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere tale rapporto volontariamente.
Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive e a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, tenendo conto dei seguenti aspetti:
- stato di assunzioni;
- formazione;
- promozione professionale;
- livelli;
- passaggi di categoria o di qualifica;
- altri fenomeni di mobilità;
- intervento della Cassa integrazione guadagni;
- licenziamenti;
- prepensionamenti e pensionamenti;
- retribuzione effettivamente corrisposta.
Procedura per la compilazione
Come prima cosa, le aziende dovranno procedere con la verifica della sussistenza dell’obbligo calcolando la dimensione numerica dell’azienda.
Per la determinazione della dimensione numerica dell’azienda, l’anno da considerare è il secondo del biennio. Quindi, per il biennio 2020/21, il dato fa riferimento al 31.12.2021.
Se nel corso del biennio i dipendenti sono stati globalmente più di 50, ma al 31.12.2021 risultano in numero inferiore a 50, l’azienda non risulta tenuta a redigere il rapporto biennale.
Ovviamente potrà sempre redigerlo su base volontaria.
Non sono, invece, tenuti a compilare il rapporto gli Enti pubblici non economici e gli Enti locali.
Il rapporto dovrà essere compilato esclusivamente ricorrendo alla procedura telematica, disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si potrà accedere tramite SPID oppure credenziali di Cliclavoro.
Il rapporto, inoltre, dovrà essere compilato seguendo le istruzioni fornite dalla Consigliera di Parità Regionale (per la regione Lombardia: per informazioni scrivere a rapporto_biennale_consigliera@regione.lombardia.it ) e trasmesso, poi, alla stessa e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Termini di presentazione
La comunicazione biennale per le pari opportunità dovrà essere presentata, per il solo biennio 2020-2021, entro il 30 settembre 2022; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Qualora le aziende, tenute ad effettuare la comunicazione, non trasmettano il rapporto, la ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) procederà con l’invito a procedere entro 60 giorni, pena la comminazione di una sanzione amministrativa e la sospensione dall’utilizzo dei benefici contributivi.
In particolare, la mancata trasmissione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro) e, nei casi più gravi, della sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti; l’applicazione di entrambe le sanzioni non è tuttavia automatica scattando solamente nel caso in cui le aziende interessate non ottemperino all’invito dell’Ispettorato territoriale del lavoro a provvedere nei successivi 60 giorni.