COME FUNZIONA IL LAVORO INTERMITTENTE?

Come Funziona il Lavoro Intermittente Lavoro a ChiamataNel nostro precedente articolo abbiamo analizzato il campo di applicazione del lavoro intermittente e le opportunità offerte dalla sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale.

In questo elaborato scenderemo nel dettaglio del funzionamento del rapporto di lavoro intermittente.

IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO

Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

  1. a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
  2. b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  3. c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  4. d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro.

Per verificare il requisito delle 400 giornate di effettivo lavoro, si devono considerare esclusivamente le giornate di lavoro prestate dopo il 28/06/2013 (data di entrata in vigore del D. L. 76/2013) e si deve considerare a ritroso il triennio che precede il giorno in cui viene richiesta la prestazione lavorativa.

L’INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ

Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità. La misura dell’indennità mensile di disponibilità, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro (20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato). L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo ed è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. In caso di mancata comunicazione dell’impossibilità a rispondere alle chiamate, il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. Inoltre il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento.

PARTICOLARITÀ PER ATTIVITÀ ARTIGIANE NELLA RISTORAZIONE

Con un recente Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2018, è stato chiarito che è possibile ricondurre alle attività previste dal Regio Decreto n. 2657/1923 al punto n. 5 quelle della ristorazione nelle imprese artigiane come ad esempio le pizzerie al taglio, le rosticcerie eccetera solo se operanti nel settore dei pubblici esercizi in genere. In tal caso sarà possibile stipulare contratti di lavoro intermittenti anche in deroga ai requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma.

Leggi anche:
LAVORO INTERMITTENTE: QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO?
LAVORO INTERMITTENTE: LA CHIAMATA, LA CESSAZIONE E I DIVIETI


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