Alle lavoratrici in gravidanza viene data la possibilità, in determinate condizioni, di poter iniziare la maternità anticipatamente rispetto a quanto previsto dalla norma (normalmente due mesi prima della data del parto).
Le condizioni che possono portare all’astensione anticipata dal lavoro sono:
- gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose;
- condizioni lavorative pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e impossibilità di adibizione ad altre mansioni.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA
Per poter aver diritto alla maternità anticipata, è necessario ottenere un apposito provvedimento che viene rilasciato:
- dall’ASL nel caso in cui l’interdizione anticipata venga richiesta per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose. In questo caso sarà il dipendente a presentare la relativa istanza;
- dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), nel caso di condizioni lavorative pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, unitamente all’impossibilità di adibizioni ad altre mansioni. In questo caso sarà il datore di lavoro a presentare apposita istanza. Di questa fattispecie è, normalmente, fatta menzione nel documento di valutazione dei rischi (DVR) del datore di lavoro il cui estratto verrà inviato, di prassi unitamente all’istanza, alla ITL competente.
Il provvedimento di astensione anticipata copre il periodo che va dal momento di presentazione della domanda fino alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima della data presunta del parto).
Nel caso in cui, la lavoratrice dipendente abbia più rapporti di lavoro part-time, sarà necessario ottenere un’istanza di interdizione dal lavoro per ogni rapporto in corso.
L’interdizione dal lavoro, può riguardare anche il periodo successivo la maternità obbligatoria. È questo il caso di mansioni incompatibili con il puerperio (e impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni). Anche in questo caso, la proroga dell’aspettativa viene disposta con un provvedimento rilasciato dalla ITL.
QUANTO SPETTA
Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
L’indennità, per le lavoratrici dipendenti, è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
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