Con la sentenza n. 2823 del 2 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che nel caso in cui il lavoratore commetta un reato all’interno dell’azienda e qualora il CCNL preveda il licenziamento, lo stesso risulta legittimo, senza che sia necessario operare ulteriori valutazioni della condotta o della gravità del fatto commesso.
Nel caso in esame, un sorvegliante aveva sorpreso il lavoratore nell’intento di forzare una cassettiera chiusa a chiave; il lavoratore, ammesso il fatto, ha invitato il sorvegliante a non segnalare l’episodio ai responsabili aziendali. Avendo il sorvegliante resi noti gli eventi, il lavoratore è stato licenziato così come previsto dal CCNL aziendalmente applicato, il quale prevede il recesso nel caso in cui i fatti siano idonei ad integrare un reato, come il delitto di tentato furto aggravato.
Questo significa che l’irrogazione della massima sanzione disciplinare espulsiva risulta giustificata poiché si è in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.