COMPATIBILITÀ TRA LA NASPI E IL LAVORO SUBORDINATO

compatibilità NASPI e lavoro subordinato PaserioCon la recente circolare n. 174/2017, l’INPS è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla compatibilità tra la NASPI e il lavoro subordinato.

Infatti, secondo la regola generale, quando il lavoratore intraprende una nuova attività di lavoro, la NASPI cessa di essere erogata, ma, questa considerazione, incontra numerose eccezioni.

Sul punto, l’Istituto era già intervenuto in precedenza con le circolare n. 94/2015 e 142/2015.

COMPATIBILITÀ TRA NASPI E LAVORO SUBORDINATO

La disciplina del cumulo e della compatibilità tra la NASPI e il lavoro subordinato è contenuta nell’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015.

Quali sono le casistiche che si possono presentare? Vediamole nel prosieguo:

LAVORO SUBORDINATO CON REDDITO ANNUALE FINO AL REDDITO MINIMO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE FISCALE (ovvero pari a 8.000,00 euro): in questo caso si ha il mantenimento della NASPI percepita in misura ridotta a condizione che il lavoratore provveda alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (se non provvede decade dal diritto alla percezione dell’indennità);

LAVORO SUBORDINATO CON REDDITO ANNUALE SUPERIORE AL REDDITO MINIMO escluso da imposizione fiscale e di DURATA SUPERIORE A 6 MESI: si ha decadenza dalla naspi;

LAVORO SUBORDINATO CON REDDITO ANNUALE SUPERIORE AL REDDITO MINIMO escluso da imposizione fiscale e di DURATA FINO A 6 MESI: in questo caso si ha la sospensione d’ufficio della naspi per tutta la durata del rapporto di lavoro;

PIÙ RAPPORTI PART-TIME, di cui uno cessi con una “causale” che dia diritto alla NASPI con REDDITO ANNUALE FINO AL REDDITO MINIMO escluso da imposizione fiscale: in questo caso si ha il mantenimento della naspi percepita in misura ridotta se il lavoratore provvede alla comunicazione all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Il beneficiario di NASPI, in alternativa rispetto ad un’attività di lavoro dipendente, può intraprendere anche un’attività d’impresa, professionale/di lavoro autonomo o di altro tipo.

Clicca qui per saperne di più sul regime di compatibilità e cumulabilità tra la percezione della NASPI e attività di lavoro diverse da quelle di natura subordinata.

 


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