Con la sentenza n. 12215 del 14 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che qualora il lavoratore assuma una condotta penalmente rilevante, il datore di lavoro può legittimamente riservarsi la facoltà di denunciare tale comportamento alle forze dell’ordine senza che tale comunicazione costituisca una forma di minaccia nei confronti del dipendente.
Non si realizza, quindi, la fattispecie della “violenza morale” in quanto tale casistica emerge solo se l’azione risulta è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato iniquo e non nel caso in cui il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento giuridico.