Con la risposta all’interpello n. 11 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro è tornato a pronunciarsi in ordine alle esclusioni previste dall’articolo 3 della L. n. 68/1999 (collocamento disabili).
L’istante chiede se, nell’ambito delle esclusioni dal computo, possa rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza.
Il Ministero ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al settore dell’edilizia (direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori) non possa essere escluso dal computo della quota di riserva atteso che la disposizione fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell’ambito dei cantieri edili, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l’applicazione del CCNL edilizia).
Il suddetto personale assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Di conseguenza, le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni, dovendo essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.