Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva 

Nell’ambito dell’attività del contrasto al c.d. “lavoro sommerso”, anche per i lavoratori autonomi occasionali è stato recentemente previsto l’obbligo di comunicazione preventiva rispetto l’inizio dell’attività lavorativa. Analizziamo di seguito le modalità applicative di comunicazione e le relative sanzioni introdotte dal legislatore. 

Definizione di lavoro autonomo occasionale 

Si tratta di una particolare figura di lavoro autonomo ex art. 2222 del codice civile, caratterizzata dal fatto che la prestazione di lavoro viene resa in maniera del tutto occasionale. In particolare, il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore, non imprenditore, che svolge episodicamente a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun inserimento nell’organizzazione aziendale. L’attività lavorativa deve pertanto essere completamente slegata da quella aziendale 

Più specificatamente, la collaborazione risulta genuina quando non sussistono i tradizionali indici sintomatici della subordinazione e nel momento in cui la prestazione è caratterizzata dall’occasionalità. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerate prestazioni di lavoro autonomo occasionale genuine la realizzazione di un sito web aziendale o l’attività di traduzione di testi. 

Obbligo di comunicazione preventiva 

Come anticipato, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionale, a differenza del passato, deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, da parte del committente. Con la recente nota n. 881 del 22/04/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito definitivamente le modalità operative con le quali effettuare la predetta comunicazione. In particolare, dopo un’iniziale apertura a più canali di trasmissione e il successivo dietrofront con previsione della sola modalità dell’applicativo dedicato, l’INL ha confermato la possibilità di trasmettere la comunicazione obbligatoria mediante: 

  • utilizzo della applicazione telematica, presente sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE; oppure 
  • invio per posta elettronica all’ITL competente territorialmente, anche dopo il 30/04/2022. 

Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro ha tuttavia precisato che eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che procedano a comunicazione mediante invio di posta elettronica

Casi di esclusione dall’obbligo di comunicazione 

L’INL, con vari comunicati succedutesi dal mese di gennaio 2022, ha chiarito che risultano esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva: 

  • gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività̀ non commerciale, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale; 
  • le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale; 
  • la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale in quanto rientrante nell’ambito dei redditi diversi; 
  • la pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici in quanto la comunicazione si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;  
  • le prestazioni di natura prettamente intellettuale: a titolo esemplificativo e non esaustivo i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi; 
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo
  • le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD
  • gli studi professionali non organizzati in forma di impresa; 
  • i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.); 
  • le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
  • i partiti politici
  • le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi; 
  • le ONLUS

Il contenuto della comunicazione 

La comunicazione obbligatoria dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la medesima comunicazione sarà considerata omessa: 

  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta; 
  • ammontare del compenso qualora sia stato stabilito all’inizio dell’incarico. 

Quali sono le sanzioni in caso di violazione? 

In caso di violazione degli obblighi comunicativi preventivi è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicazione della diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova. 

Inoltre, si ricorda che in caso di verifica ispettiva, qualora il numero di lavoratori “irregolari” dovesse superare il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso, sarà comminata la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale. A tal proposito, rientrano tra la nozione di lavoratori “irregolari”, rilevanti al fine della eventuale adozione del provvedimento di sospensione, i lavoratori autonomi occasionali per i quali non si sia provveduto alla preventiva comunicazione obbligatoria. 

Si precisa altresì che la maxi-sanzione per lavoro nero potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione (si pensi ad esempio al versamento della ritenuta a titolo di acconto del 20%; l’elaborazione e il relativo invio della CU contenente i compensi corrisposti; l’eventuale versamento dei contributi alla gestione separata nell’ipotesi di superamento della soglia annua dei 5.000,00 euro). 

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