La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un alcuni chiarimenti in materia di comunicazione preventiva per prestazione di lavoro accessorio.
Di seguito riportiamo i quesiti. Per consultare le risposte clicca qui.
- A quale sede dell’Ispettorato devo inviare l’email con la nuova comunicazione, nell’ipotesi in cui la sede legale non coincida con il luogo di lavoro?
- Quanti lavoratori al massimo possono comunicare nell’email?
- E’ possibile effettuare la trasmissione dell’ email all’Ispettorato anche dall’indirizzo email del Consulente del Lavoro?
- Per l’invio dell’email posso utilizzare la posta elettronica ordinaria o devo inviare una PEC?
- Quale regime sanzionatorio vige per il periodo dall’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. correttivo) al 17 ottobre 2016 (data di emanazione della circolare dell’Ispettorato?
- Posso inviare un SMS invece dell’ email con i dati richiesti dalle nuove regole?
- L’ email sostituisce l’attivazione del voucher (dichiarazione di inizio attività) all’Inps?
- Le modifiche e le integrazioni come e quando vanno comunicate all’Ispettorato?
- Ogni email di comunicazione all’Ispettorato deve contenere l’indicazione di un solo giorno, oppure è ammesso l’invio di una email contenente più giorni di prestazione?
- Posso indicare nella stessa email più prestazioni per la stessa giornata?