Condizioni soggettive e oggettive nel trasferimento del lavoratore
Con la sentenza n. 1608/2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alle condizioni soggettive e oggettive nel trasferimento del lavoratore, individuando quali elementi posti alla base di un legittimo provvedimento di trasferimento del lavoratore la valutazione delle condizioni economiche del lavoratore e della situazione familiare, gli effettivi motivi organizzativi e la buona fede del datore.
La suprema Corte ha nuovamente affermato che il controllo giurisdizionale delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare la corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 della Costituzione, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore.
Da un lato, è stato inoltre chiarito che la scelta non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, dall’altro è stato però affermato che ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, qualora il datore di lavoro possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento.
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