Con sentenza n. 8132 del 29 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha confermato che la condotta extralavorativa illecita del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento se lede la fiducia alla base del rapporto di lavoro.
Questa problematica è stata affrontata diverse volte dalla Corte di Cassazione che, anche di recente, ha ribadito che anche una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo dal punto di vista della giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata.
Gli artt. 2104 e 2105 c.c. non vanno infatti interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata.