Connessione tra sospensione e licenziamento
Con la sentenza n. 9618 del 12 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha previsto che un CCNL possa legittimamente prevedere che ove con procedimento disciplinare si applichi la sospensione del lavoratore e poi si disponga il licenziamento, la retribuzione eventualmente corrisposta al lavoratore nel periodo di sospensione va restituita al datore di lavoro. 
Infatti, qualora il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l’adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio, pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto e di natura meramente cautelare, una volta comminato il licenziamento, si tramuta in definitiva interruzione del rapporto legittimando dunque il recesso del datore di lavoro con validità retroattiva e con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima.

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