Con la sentenza n. 13116 del 24 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha concluso che in ogni caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico), le motivazioni poste a fondamento del provvedimento espulsivo devono necessariamente essere contestuali al licenziamento stesso e non individuati in fatti e circostanze ormai datate.
Il caso è quello del licenziamento di un dipendente con la motivazione della necessità di soppressione della posizione funzionale attribuitale, nell’ambito di un più ampio processo di riduzione dei costi e dell’organico. A sostegno della legittimità, la società aveva giustificato la riduzione d’organico a seguito della arcinota crisi economica internazionale, particolarmente accentuatasi nel 2002 specie nel mercato italiano, procedendo poi alla riduzione del personale nel 2005.