Contestualità dei motivi economici nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Con la sentenza n. 13116 del 24 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha concluso che in ogni caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico), le motivazioni poste a fondamento del provvedimento espulsivo devono necessariamente essere contestuali al licenziamento stesso e non individuati in fatti e circostanze ormai datate. 
Il caso è quello del licenziamento di un dipendente con la motivazione della necessità di soppressione della posizione funzionale attribuitale, nell’ambito di un più ampio processo di riduzione dei costi e dell’organico. A sostegno della legittimità, la società aveva giustificato la riduzione d’organico a seguito della arcinota crisi economica internazionale, particolarmente accentuatasi nel 2002 specie nel mercato italiano, procedendo poi alla riduzione del personale nel 2005. 
Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato