Con interpello n. 30 del 2 dicembre 2014 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito concernente la possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato.
Il Ministero ha ricordato che la disciplina contenuta nell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale di derogare, con “specifiche intese“, alla disciplina legale e contrattuale collettiva nelle particolari materie elencate al comma 2 del medesimo articolo.
Il suddetto elenco ha peraltro carattere tassativo e, quindi, la possibilità di deroga è contemplata esclusivamente in riferimento a tali materie. Tra i casi previsti vi è il ricorso ai contratti a termine, per i quali la legge contempla limiti quantitativi di natura legale e contrattuale, ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001; tale disciplina è pertanto derogabile attraverso la contrattazione di prossimità.
Occorre tuttavia ricordare che, come espressamente previsto dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità, che andranno chiaramente indicate nel contratto, e nel rispetto di alcune condizioni. Nello specifico tali intese:
– devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività“;
– e sono subordinate al “rispetto della Costituzione, nonché [dei] vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro“.
Si ricorda però che, come previsto dall’art. 1, comma 01, del D.Lgs. n. 368/2001, si prevede, tra l’altro, che “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori” e pertanto appare evidente come l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.