Contrattazione di prossimità e inderogabilità della determinazione dell’imponibile contributivo
Con l’interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito riguardante la contrattazione collettiva di prossimità, con particolare riferimento ai livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità e alla possibilità, per questi ultimi, di costituire base imponibile anche in deroga aiminimali contributivi sanciti dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989.
Sul punto il Ministero ha precisato come la normativa sulla contrattazione di prossimità (art. 8 D.L. n. 138/2011) non preveda, tra i possibili contenuti delle “specifiche intese” aziendali o territoriali, la determinazione dell’imponibile contributivo; senza contare che tali intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.
È stato infine chiarito che, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, sarà inoltre negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
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