A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2016, il Ministero del lavoro ha rammentato l’abrogazione dal 1° luglio 2016 delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984 (ovvero imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale).
Il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese si applica (nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016), in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi e negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.