Tornano i risarcimenti potenzialmente illimitati in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato dichiarati illegittimi dal giudice se si dimostra il “maggior danno”: con la pubblicazione in G.U. del Decreto-legge del 16 settembre 2024, n.131 (cosiddetto Decreto Salva Infrazioni) si ripristina la situazione ante Jobs Act.
Nuova disciplina per i contratti a termine
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 131/2024, si modifica ulteriormente la disciplina in materia di risarcimento del danno nelle ipotesi di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal giudice a tempo indeterminato, andando di fatto a riscrivere (parzialmente) la previsione dell’art.28, comma 2 e ad abrogare il comma 3 del d.lgs. 81/2015.
Così riporta l’attuale art.11, comma 1 del Decreto Salva Infrazioni “All’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno»; b) il comma 3 è abrogato”.
L’obiettivo che si cela dietro a questa modifica è quello di adeguare la normativa interna a quanto già prospettato dall’Unione Europea con la direttiva 99/70/CE, proprio in riferimento al lavoro subordinato a tempo determinato. In quella occasione, la Comunità si era espressa in merito all’importanza di stabilire dei requisiti minimi al fine di garantire la parità di trattamento tra i lavoratori e di impedire abusi derivanti dall’utilizzo improprio dell’istituto.
Il risarcimento del danno secondo il Decreto Legislativo N.81 del 2015
Con il d.lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), il Legislatore del tempo aveva previsto che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cioè per quei contratti la cui risoluzione può avvenire decorso il termine fissato dalle parti, ci fosse una corretta regolamentazione nei casi di illegittimità del rapporto contrattuale.
Posto che per configurare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sia necessario apporre un termine di risoluzione, per preservare la legittimità del rapporto è dovere del datore di lavoro rispettare anche le condizioni previste dalla legge – agli artt.19 e seguenti – circa l’apposizione del termine.
Diversamente, quindi, in mancanza di tali presupposti, l’art.28 comma 2 “ante Riforma” stabiliva infatti che «Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minino di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 della legge n.604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro».
Inoltre, al comma 3 si stabiliva che «In presenza di contratti collettivi che prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, ai lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata al comma 2 è ridotto della metà».
In questo modo il risarcimento del danno era stabilito entro parametri prestabiliti e certi.
Per l’Unione europea, la disciplina così posta non sembra più tutelare efficacemente il lavoratore.
Cosa cambia con il D.L.131/2024
Eliminando il principio di mitigazione e autorizzando – di fatto – risarcimenti del danno potenzialmente illimitati, si ritorna alla situazione ante Jobs Act per i processi su contratti a termine dichiarati illegittimi.
La modifica racchiusa nell’art.11 del D.L. 131/2024 prevede quindi che in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sempre che il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno, il giudice ha la facoltà di derogare al limite delle 12 mensilità e stabilire un indennizzo superiore. Inoltre, si elimina la possibilità rimessa alla contrattazione collettiva di riduzione del risarcimento del danno nel limite della metà.
È evidente come nell’operazione di drafting della disposizione si sia cercato, da un lato, di rafforzare le tutele dei lavoratori in presenza di illegittimità nel rapporto contrattuale e, dall’altro, di rafforzare il potere discrezionale del giudice nella quantificazione del risarcimento del danno.
Tale intervento fa si, tuttavia, che non vi siano più limiti certi e prestabiliti ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria nel caso di contratti a tempo determinato dichiarati illegittimi, potendo il giudice determinare un risarcimento comunque superiore alle 12 mensilità qualora il lavoratore sia in grado di provare il maggior danno.
Per approfondire la tematica concernente il trattamento fiscale previsto per l’indennità risarcitoria de quo, si rinvia alla risposta all’istanza di interpello ordinario n. 130/2024 curato e presentato dal nostro Studio.
Redatto da Simone Agarla, Consulente del Lavoro – Centro Studi Paserio & Partners
