Con la nota n. 37/0013330 del 22 luglio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di cui all’art. 14 c. 1 del D.Lgs. n. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il “periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino“.
Il Ministero precisa che per ricondurre la prestazione del lavoratore intermittente nell’alveo del lavoratore notturno è necessario riferirsi ai criteri previsti dal punto 2 dell’art. 1, comma 1, lett. e) Decreto Legislativo n. 66/2003: “qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale“.
In considerazione di ciò, se il legislatore ha richiesto, in relazione ad un lavoratore a tempo pieno, un impegno notturno non inferiore agli 80 giorni lavorativi all’anno per l’applicazione dei relativi obblighi di controllo “volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno“, il ministero ha ritenuto che analogo limite minimo possa costituire una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo.
Ne consegue che gli obblighi di tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003) nei confronti dei lavoratori intermittenti debbano essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un minimo di 80 giorni l’anno e pertanto anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.