Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 20 gennaio 2016, è intervenuto in materia di contratto di solidarietà difensivo, con particolare riferimento alla fattispecie della somministrazione di lavoro; il chiarimento riguarda il caso in cui l’impresa utilizzatrice abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 5 L. n. 236/1993, e la possibilità di ammettere ad analogo trattamento di solidarietà anche i lavoratori somministrati.
Il Ministero ha chiarito che non è prevista la possibilità per i lavoratori impiegati in somministrazione di accedere al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice, pertanto in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale.
Inoltre, è stato precisato che i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possono svolgere attività lavorativa presso terzi con contratto di lavoro part-time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà e che la solidarietà dovrà essere rimodulata in considerazione del lavoro svolto presso altro datore.