CONTRIBUTI INPS: PRESCRIZIONE DECENNALE SE LA DENUNCIA AVVIENE ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI SCADENZA
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 15296/2014 del 13 maggio 2014, ha precisato che il termine prescrizionale decennale per i contributi da versare all’INPS decorre soltanto se il lavoratore presenti la denuncia entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi.
La ratio di quest’ultimo orientamento trova il proprio fondamento nel fatto che il regime transitorio del passaggio dalla prescrizione decennale a quella quinquennale deve pur sempre essere inteso secondo la logica per cui, da un lato, ciò non deve tradursi in un allungamento dei termini originari e, dall’altro, deve evitare che l’INPS si trovi, per effetto della riforma del 1995, già prescritti i propri crediti. 
Pertanto, al fine di prolungare il termine prescrizionale da 5 anni a 10 anni, è necessario che la presentazione della denuncia da parte del lavoratore avvenga, in assenza di espressa indicazione legislativa ed in base ad un criterio finalistico nel rispetto del principio di razionalità, prima dell’estinzione del diritto alla contribuzione, ossia anteriormente al decorso di un nuovo termine quinquennale dalla scadenza, coincidente con il termine entro il quale il datore di lavoro può chiedere l’accertamento negativo del proprio debito contributivo. 
Le Sezioni Unite, con l’ultima sentenza del 2014, hanno ribadito in merito ai contributi relativi ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995, che mentre per quelli per i quali il quinquennio dalla scadenza si era già integralmente maturato prima della predetta data, la denuncia del lavoratore deve intervenire comunque entro il 31/12/1995 invece per quelli per i quali decorso il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.
In conclusione secondo questa sentenza in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori e con riferimento all’intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in relazione ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. n. 335/1995 per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato alla predetta data, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza.
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