Con la Risposta ad Interpello n. 24/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi versati all’Ente Bilaterale da parte del datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente (art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR) e, di conseguenza, risultano assoggettati a imposizione fiscale.
La contribuzione
I contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Infatti, tali contributi, non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Ne deriva che non è possibile escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
L’assoggettamento
Sulla base delle considerazioni operate dall’Agenzia delle Entrate, pertanto i contributi versati in favore dei dipendenti, da parte del datore di lavoro, all’ente bilaterale risulteranno imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal comma 1 dell’art. 51 del TUIR.
Infine, un’ultima considerazione in merito all’assoggettamento previdenziale: come noto, in virtù del principio dell’armonizzazione delle basi imponibili (fiscale e previdenziale) tutto quello che assoggettiamo a tassazione è generalmente assoggettato anche a contributi previdenziali.
L’Agenzia, nella risposta ad interpello, non fornisce alcuna indicazione in merito al regime previdenziale da riservare né alla contribuzione versata né agli importi (c.d. provvidenze) corrisposti da parte dell’Ente Bilaterale ed erogate ai lavoratori in busta paga per il tramite del datore di lavoro.