In risposta all’interpello n. 12 del 17 aprile 2015, il Ministero del lavoro, ha precisato che in caso di passaggio diretto ed immediato del personale tra due aziende, venendo meno lo stato di disoccupazione, presupposto per il riconoscimento dell’ASPI, ne consegue che il contributo di licenziamento non deve essere versato.
All’uopo si ricorda che l’art. 2 c. 31 della L. 92/2012 prevede l’obbligo datoriale di corrispondere il “contributo di licenziamento” nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPI.
Tali causali sono costituite dagli eventi di disoccupazione involontaria a far data dal 1° gennaio 2013 a norma dell’art. 2 c. 4 della L. n. 92/2012, ai sensi del quale l’ASPI viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che presentano i seguenti requisiti:
• essere in possesso dello stato di disoccupazione;
• poter far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
La predetta disposizione esonera i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASPI per l’estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante.