Nella Legge di Bilancio 2017 è stato inserito un emendamento che dovrebbe mettere la parola fine al problema del contributo di licenziamento (c.d. Ticket Naspi) in caso di cambio d’appalto con continuità occupazionale e in caso di fine cantiere edile.
Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 2 comma 34 della L. n. 92/2012, salvo modifiche, dovrebbe essere la seguente:
A decorrere dal 1^ gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.