CONTRIBUZIONE AL FONDO PREVEDI DA GENNAIO 2015: I CHIARIMENTI DELLA CASSA EDILE DI MILANO
Si ricorda che, con accordo sottoscritto in data 4 febbraio 2015 le Associazioni nazionali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per l’industria, l’artigianato e la cooperazione di settore, hanno conferito mandato alla Commissione Nazionale per le Casse Edili per la gestione del contributo contrattuale nei confronti del Fondo Prevedi.
Gli accordi di rinnovo del C.C.N.L. edili artigianato del 24 gennaio 2014 e del C.C.N.L. edili industria e cooperazione del 1° luglio 2014 hanno disposto l’introduzione, dal 1° gennaio 2015, di un contributo mensile a carico del datore di lavoro a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il C.C.N.L. medesimo, siano essi già iscritti a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014 o meno.
Il contributo contrattuale non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).
Per le aziende che hanno solo impiegati si ricorda che possono attivare un canale diretto di comunicazione con il Fondo Prevedi. 
Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’articolo 9 bis del Decreto Legge n. 103 del 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166 del 1° giugno 1991.
Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di Euro 5.164,57, di cui all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005).
Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato