Il tema del controllo sulla posta elettronica del lavoratore e sull’utilizzo di internet sul posto di lavoro sono questioni di grande attualità stante il processo di trasformazione digitale e dei canali informatici, quindi gli interventi del Garante della Privacy così come le pronunce giurisprudenziali in materia di limiti applicabili al controllo dei lavoratori sono molteplici.
CONSEGUENZE DISCIPLINARI E VERIFICA DELLA POSTA ELETTRONICA
La domanda che il datore spesso si pone è “il controllo della posta elettronica del lavoratore è legittima? Rinvenire un illecito disciplinare controllando la posta può costituire giusta causa di licenziamento?”
La risposta della Cassazione con sentenza n. 26682/2017 è positiva purché l’accesso alle email aziendali non sia finalizzato ad un controllo dell’attività lavorativa del dipendente, ma dettato da un’azione ex post a seguito di un comportamento illecito del lavoratore o per verificare un’anomalia del sistema informatico. Per legittimare il controllo è inoltre rilevante la preventiva informazione da parte del datore ai lavoratori in ordine all’uso degli strumenti aziendali e le modalità con cui vengono posti in essere detti controlli.
Questo orientamento coincide con quello della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) il quale con la recente sentenza n. 41696/08 ha sancito che il datore che vigila le mail del dipendente viola il diritto alla vita privata ed alla corrispondenza, costituzionalmente garantiti, e in caso di monitoraggio deve comunicarne a quest’ultimo in via preventiva la natura e l’oggetto, oltre ai requisiti della non invasività del controllo e del giustificato motivo.
Anche il Garante della Privacy è concorde sul divieto del trattamento dei dati personali in mancanza di un’informativa circa il funzionamento dei sistemi informatici, essendo tale condotta una violazione del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso specifico del 2018 un dipendente lamentava una condotta illecita del datore per aver trattato i propri dati personali prelevati dalla posta elettronica e successivamente utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare.
IL VADEMECUM PER IL CONTROLLO DELLE MAIL
In conclusione, per evitare di violare la privacy, bisogna seguire i seguenti step che costituiscono una sorta di vademecum:
- il dipendente deve essere informato sulle modalità e condizioni d’uso degli strumenti aziendali;
- il dipendente deve essere a conoscenza dell’eventuale possibilità di un controllo della posta elettronica;
- il datore deve ottemperare all’obbligo di esplicitare la natura e l’oggetto del controllo stesso;
- il lavoratore deve sapere quali sono le conseguenze, anche disciplinari, nel caso di indebito utilizzo degli strumenti esplicitati;
- il monitoraggio deve essere di carattere lavorativo e non attinente alla sfera privata.
Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti per salvaguardare il patrimonio aziendale e l’immagine dell’azienda, è legittima la supervisione ex post della casella postale del dipendente.
È opportuno precisare però, che in ogni caso è rimessa sempre al giudice la valutazione delle ragioni giustificatrici del monitoraggio delle comunicazioni da parte del datore e la verifica dell’impossibilità di adottare metodi meno invasivi della sfera privata.
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