L’ITL, con Nota n. 749 del 25 settembre 2020, ha fornito chiarimenti circa la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.
In particolare, l’INL precisa che, la convalida delle dimissioni deve essere effettuata a prescindere dalla fruizione, da parte del lavoratore padre, del congedo di paternità.
E’necessario, invece, che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione famigliare del lavoratore, anche in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse per finalità diverse dalla fruizione del congedo.
In sede di convalida, pertanto, sarà opportuno verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è ha conoscenza della situazione famigliare del proprio dipendente, in virtù di pregresse comunicazioni o richieste trasmesse dallo stesso, anche diverse dal congedo di paternità.