CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO
Con la nota n. 2062 del 20 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, precisando che le DTL dovranno valutare positivamente le istanze di conversione avanzate dai lavoratori stagionali al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti condizioni:

• aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il a osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (la DTL verificherà d’ufficio sia la comunicazione obbligatoria di assunzione, che i pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato);

• congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle informazioni contenute nel Modello Q).
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