Con sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, la Corte Costituzionale apre sulla possibilità di fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992 per le coppie di fatto.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte in cui la norma non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
La norma citata contrasta con l’art. 3 della Costituzione introducendo un’irragionevole disparità di trattamento, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio.
La norma, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, vìola gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione.