L’INPS, con messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, ha chiarito che l’Istituto, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, procederà all’accoglimento delle domande di NASPI per i licenziamenti collettivi-individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO), comminati durante il periodo di vigenza del relativo divieto, previsto dal decreto Cura Italia e confermato poi, successivamente, dal decreto Rilancio.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con nota n. 5481 del 26 maggio 2020, ha precisato che l’indennità di NASPI deve essere riconosciuta al lavoratore, a prescindere da ogni valutazione in merito alla validità ed efficacia del licenziamento.
Pertanto, alla luce di tali premesse, è possibile riconoscere l’indennità di disoccupazione ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo successivamente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del divieto.
Tuttavia, l’INPS fa presente che l’Istituto provvederà all’erogazione della NASPI con riserva di ripetizione della stessa nei casi in cui:
- il licenziamento venga dichiarato nullo e il lavoratore sia reintegrato sul posto di lavoro;
- il datore di lavoro revochi il licenziamento, chiedendo contestualmente, per il lavoratore riassunto, la Cassa Integrazione a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.