Il panorama normativo degli appalti pubblici si arricchisce di importanti novità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024. Tale nuova disposizione legislativa introduce modifiche significative al Codice dei Contratti pubblici, con particolare attenzione alle norme sul lavoro e all’applicazione dei contratti collettivi. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per aziende e professionisti del settore.
Le Principali Novità introdotte con il Decreto in esame
Il decreto, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, introduce tre nuovi allegati, tra cui spicca l’allegato I.01. Questo documento stabilisce:
- i criteri per l’individuazione, da parte delle Stazioni appaltanti e degli Enti concedenti, del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici;
- le modalità per la presentazione e verifica dell’equipollenza dei contratti (dichiarazione di equivalenza).
Come Identificare il Contratto Collettivo Applicabile
Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti devono seguire un processo strutturato per identificare il contratto collettivo applicabile.
- Identificazione dell’attività da eseguire:
Indicazione del codice ATECO nei documenti di gara secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT - Individuazione del contratto:
Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti individuano l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Nell’ambito di tali Contratti collettivi le Stazioni Appaltanti o gli Enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione.
Importante: le stazioni appaltanti non possono imporre un determinato contratto collettivo come requisito di partecipazione alla gara.
Gestione delle Prestazioni Scorporabili
Una novità significativa riguarda le prestazioni scorporabili, secondarie o accessorie. Quando queste:
- differiscono dalle attività prevalenti oggetto dell’appalto;
- si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività;
Le stazioni appaltanti devono indicare specificamente il contratto collettivo applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
Applicazione di un differente Contratto Collettivo
Gli operatori economici, anche se si dovessero trovare in un’ipotesi di prestazioni scorporabili, possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente.
In tal caso, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare:
- il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata non solo con le modalità di cui all’articolo 110 (offerte anormalmente basse), ma anche in conformità all’allegato I.01, introdotto con la novella normativa.
Presunzione di equivalenza
Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto normativamente previsto, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso Contratto Collettivo nazionale di lavoro
Quando, al di fuori delle ipotesi soprariportate, l’operatore economico indica nell’offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive;
e) eventuali ulteriori indennità previste.
La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
j) monte ore di permessi retribuiti;
k) disciplina relativa alla bilateralità;
l) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento periodico;
m) previdenza integrativa;
n) sanità integrativa.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti.
Verifica della dichiarazione di equivalenza
Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza in sede di presentazione dell’offerta.
Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.
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Redatto da Simone Agarla, Consulente del Lavoro – Centro Studi Paserio & Partners
