Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016 (cosiddetto correttivo Jobs Act), facendo particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del D.Lgs. n. 148/2015, per ciò che riguarda i contratti di solidarietà espansiva e la cassa integrazione guadagni straordinaria.
Nello specifico si focalizza:
- sull’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 185/2016, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. La trasformazione del contratto di solidarietà può essere effettuata utilizzando due criteri alternativi e l’istanza deve essere presentata telematicamente utilizzando i moduli allegati alla circolare n. 31, unitamente al contratto collettivo di trasformazione sottoscritto e all’elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro. Bisognerà dare riscontro anche alla DTL territorialmente competente e all’Inps, in quanto soggetto erogatore della prestazione;
- sull’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 185/2016, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs.