L’intervallo di tempo in cui sussiste un diritto alla conservazione del posto di lavoro è il c.d. periodo di comporto, durante il quale il datore di lavoro non può recedere dal contratto salvo alcune eccezioni di cui parleremo in seguito.
È opportuno incominciare a trattare questo argomento precisando che per malattia si intende uno stato morboso o di infermità che comporta incapacità lavorativa assoluta o parziale.
Detto ciò, la legge ed i CCNL hanno previsto diverse tutele in capo al lavoratore nel caso di malattia.
L’Art. 2110 del C.C. prevede che in caso di malattia “l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
PARTICOLARITÀ DEL PERIODO DI COMPORTO
I CCNL, nel disciplinare questo aspetto del contratto di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore per i dipendenti, prevedendo una differenziazione anche in base alla patologia del lavoratore.
La contrattazione collettiva, inoltre, può prevedere che il periodo di comporto sia da conteggiare in riferimento ad un’unica malattia che si protrae senza interruzioni oppure può prevedere che sia la somma di periodi di malattia frazionati in un determinato lasso di tempo.
Il superamento del periodo di tempo in cui sussiste il diritto alla conservazione del posto non porta ad una cessazione automatica del rapporto di lavoro. Sarà quindi il datore di lavoro a decidere se interrompere o meno il rapporto di lavoro seguendo le procedure di licenziamento previste (per questa causa di licenziamento non è necessaria, per le aziende con più di 15 dipendenti, la comunicazione preventiva in ITL).
Durante il periodo di comporto il datore di lavoro può recedere dal contratto nei seguenti casi:
- Giusta causa;
- Sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- Cessazione dell’attività aziendale.
Vediamo ora con due esempi come è stato disciplinato il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia:
- CCNL Commercio Confcommercio: “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento”
- CCNL Metalmeccanici Industria: “In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
- a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
- c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti 274 giorni di calendario;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti 411 giorni di calendario;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni 548 giorni di calendario”.
COME EFFETTUARE IL CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO
Per il calcolo del periodo di comporto bisogna tenere conto di tutti i giorni compresi nel periodo coperto da malattia, anche se trattasi di giorni non lavorativi (ad esempio il sabato e la domenica nel caso di orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì).
La Cassazione ha anche chiarito che, nel caso di un certificato di malattia che copre fino alla giornata del sabato, e di un secondo certificato che riprende la malattia della giornata del lunedì, la domenica, se risulta essere una giornata non lavorata, deve rientrare nel computo del periodo di comporto, in quanto, la presunzione di continuità della malattia cessa solo nel momento in cui ricomincia la prestazione lavorativa del dipendente.
Ci sono inoltre dei periodi di malattia che non devono essere ricompresi nel periodo di comporto, come ad esempio la malattia causata da comportamenti datoriali, la malattia connessa al puerperio, la malattia e l’infortunio sul lavoro.
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